4 giugno 2011

Referendum - Quesito nucleare - il governo ha fatto il furbo

Allora, su l’Unità del 02/06/11 a pag 7 dice che il nuovo quesito sul nucleare è questo:
«Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del dl 31/3/2011 n°34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011» con il seguente titolo: “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica e nucleare”?».
E poi aggiunge:
Chi vota Sì non vuol sentire parlare di nucleare in Italia.
Chi vota No accetta che si riparli di centrali nucleari tra un anno.
L’articolo oggetto di referendum (preso da qui e qui) è il seguente (in grassetto i commi che si vogliono abrogare):
Art. 5.
(Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari).

1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L’articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare” ed e’ soppresso l’ultimo periodo;
b) all’articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e’ fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”;
c) all’articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: “che i titolari di autorizzazioni di attivita’ devono adottare”;
d) all’articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento” sono sostituite dalle seguenti: “la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento”;
e) all’articolo 25, comma 2, la lettera i) e’ abrogata;
f) all’articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: “gli oneri relativi ai” e le parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita’ nucleari e possano essere”;
g) all’articolo 25, comma 2, la lettera n) e’ abrogata;
h) all’articolo 25, comma 2, la lettera o) e’ sostituita dalla seguente: “o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte”;
i) all’articolo 25, comma 2, la lettera q) e’ abrogata;
l) all’articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l’articolo 26 e’ abrogato;
n) all’articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”, le parole: “sia da impianti di produzione di elettricita’ sia” e le parole: “costruzione, l’esercizio e la”;
o) all’articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: “nell’ambito di priorita’ e indirizzi di politica energetica nazionale e”;
p) all’articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;
q) all’articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonche’ delle infrastrutture pertinenziali,”;
r) all’articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”, le parole: “da parte dei medesimi soggetti”, le parole: “di cui alle autorizzazioni” e la parola: “medesime”;
s) all’articolo 29, comma 5, la lettera h) e’ abrogata;
t) all’articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: “all’esercizio o”.
4. All’articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: “ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare,”.
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: “Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano: a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attivita’ pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale; b) le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; c) i benefici economici relativi alle attivita’ di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.”;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente: “Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce: a) ‘Agenzia’: l’Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) ‘Conferenza unificata’: la Conferenza prevista all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; c) ‘AIEA’: l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; d) ‘AEN-OCSE’: l’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE, con sede a Parigi; e) ‘Deposito nazionale’: il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita’, derivanti da attivita’ industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attivita’ e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; f) decommissioning: l’insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell’esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.”;
c) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: “Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che puo’ avvalersi dell’Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.”;
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all’articolo 26, comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “La Sogin S.p.A. e’ il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche’ della realizzazione e dell’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all’articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:”;
f) all’articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita’ di cui all’articolo 27, con modalita’ e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed” e le parole: “, calcolate ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto legislativo”;
g) all’articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;
h) all’articolo 27, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall’AIEA e dall’Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneita’ sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche’ un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.”;
i) all’articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: “, comma 2”;
l) all’articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: “Si applica quanto previsto dall’articolo 12.”;
m) l’articolo 29 e’ abrogato;
n) all’articolo 30, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e’ riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma e’ destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio e’ ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio e’ ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 25 chilometri dal centro dell’edificio Deposito.”;
o) all’articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l’articolo 35 e’ sostituito dal seguente: “Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.”;
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,” e le parole: “e campagne informative al pubblico”.
6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e’ adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita’ e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitivita’ del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilita’ ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali
I commi che si salvano di fatto abrogano la vecchia legge così come si sarebbe potuto ottenere votando SI con il precedente quesito.
Con il nuovo quesito si può abrogare quindi lo spiraglio che si è lasciato aperto il governo di obbligarsi entro 12 mesi a fornirsi di un piano energetico (basandolo su qualsiasi fonte energetica, senza limitazioni: nel comma 8 non viene specificato che NON si possa fare ricorso al nucleare e nel comma 1 si dice che non si farà ricorso al nucleare “al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche”, quindi solo momentaneamente, ma (domanda retorica) che si farà ad evidenze scientifiche acquisite?). Mi chiedo però perchè, nel quesito, non abbiano salvato questa parte del comma 1: “non si procede alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare” così da non tornare più sopra alla questione.
Il governo è stato più volte furbo:
  1. Perchè capendo che sarebbe andato incontro ad una abrogazione della legge si è mosso per primo facendo un passo indietro e abrogando ciò che aveva legiferato
  2. Perchè lasciando intendere (ma non è così) che il pericolo nucleare è scampato cerca di ridurre l’affluenza alle urne per affossare anche gli altri quesiti visto che sembra essere l’argomento più sentito
  3. perchè non si possa parlare di sconfitta del governo in caso di vittoria del SI, o per poterla facilmente minimizzare
  4. perchè può permettersi il lusso di non dare indicazioni di voto al proprio elettorato, e quindi di dare l’impressione (fuorviante) di essere favorevole ad accettare qualsiasi risultato, dato che, abrogando questi commi, è vero che non ci sarà più l’obbligo per il governo di avere fretta e preparare un piano energetico entro 12 mesi, ma non si riesce comunque a impedire definitivamente l’uso del nucleare, che potrà essere proposto già all’indomani (boutade, è ovviamente improbabile dato che risulterebbe molto impopolare) o tra qualche mese, o il prossimo anno, o nella prossima legislatura, con il ricordo di Fukushima più sbiadito.
Purtroppo hanno falsato le regole per cercare di minare questa tornata referendaria.
Ragione in più per non abbassare la guardia e andare comunque a votare, sia per valorizzare l’istituzione del referendum, sia per far vedere con l’affluenza che TUTTI gli argomenti sono sentiti, sia perchè torneranno alla carica quando ne avranno l’occasione e si dovrà essere pronti.

Questo post è stato pubblicato da me anche qui

7 gennaio 2011

'nculare

 !!!Attenzione!!! quest'immagine è uno spoiler sul seguente post

Argomento: nucleare

Ah, lo spot sul forum nucleare. Intellettuale, filosofico, pieno di allegorie.
Una partita a scacchi. Tra sè e sè. Ma sè, chi è? Chi rappresenta?

A giudicare dal finale: "e tu? Sei favorevole o contrario al nucleare? O non hai ancora una posizione?" (parole dette mentre tutti quelli che giocano si fermano un attimo per guardarci, ma pensare che ci guardino come per dire "ehi, perchè non giocate pure voi? dai unitevi a noi!" sarebbe uno sbaglio perchè in realtà loro ci guardano compiaciuti perchè loro possono giocare e noi invece no ma vogliono farci credere che durante la partite prenderanno in considerazione i nostri suggerimenti in "stile umarell") emerge quindi che la partita "tra sè e sè" non è quella che stiamo giocando noi, visto che, alla fine, ce lo chiede chi cazzo siamo noi e da che parte stiamo.
Inoltre, se chi ha fatto lo spot fosse veramente interessato al nostro parere dovrebbe sapere che gli italiani avevano già espresso la propria opinione in un referendum ma questa viene puntualmente disattesa, senza contare che questa volta di referendum probabilmente non ce ne saranno e quindi "favorevole, contrario o senza posizione" non cambierà molto la sostanza a livello politico ma cambierà il livello di incazzature personali e seguenti frustrazioni.
Quindi in quello spot non siamo rappresentati come vogliono farci credere.
A voler essere garantisti però, se proprio noi, gente comune, siamo rappresentati in quello spot, dirò questo:
non siamo di certo i personaggi che giocano a scacchi, che invece rappresentano coloro che tirano le fila di queste Paese, quelli che realmente lo governano, una cricca di persone sostanzialmente simili ma che si mettono agli opposti per recitare una parte "ehi stavolta tocca a te fare il cattivo", ma che hanno l'unico interesse del loro profitto, che in un modo o nell'altro arriva;
non siamo nemmeno le pedine sulla scacchiera, che quelli al massimo sono i politici che vengono mossi dai poteri forti che li supportano rendendoli importanti e che devono restituire il favore mettendoci la faccia nella disputa per portare l'acqua al mulino di appartenenza;
non siamo nemmeno la scacchiera nè il tavolo su cui questa si poggia perchè quello al massimo è il territorio dove avviene la disputa, il Paese fisico e politico, che della decisione vincitrice ne farà le spese;
dirò che, se proprio siamo rappresentati in quello spot, eventualmente siamo le sedie, piedistallo sul quale ci si siedono quelli che contano e di cui siamo costretti a sostenerne il peso e, in linea di massima, a beccarci le flatulenze.

un link ad un post interessante sull'argomento

4 gennaio 2011

Eclissi parziale di Sole 2011

 In questa foto si può vedere in alto anche la Stazione Spaziale Internazionale che passa davanti al Sole durante l'eclissi

Come nell'inzio dello scorso anno, anche in questo periodo c'è sata la possibilità di assitere anche dall'Italia all'eclissi parziale di Sole che si è verificata nella mattinata del 04/01/11.
Ma sfortunatamente dalle mie parti il cielo era nuvoloso e l'evento è stato coperto. Mi son dovuto accontentare perciò delle foto scattate qua e la per il territorio dagli utenti del web.

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